Prodotti alimentari (produzione, ristorazione e commercio): dal 24 Ottobre parte la nuova regolamentazione delle transazioni commerciali
Il settore dei prodotti alimentari, in ogni suo comparto – produzione, ristorazione e commercio, sta per subire una nuova ondata di regolamentazioni/liberalizzazioni.
Lo scopo principale della manovra è quello di equilibrare le condizioni di vendita e di acquisto, senza che quest’ultime siano ingiustificatamente gravose per chi vende.
Proponiamo un riassunto veloce, ma preciso delle principali variazioni:
a) Ogni vendita di prodotti alimentari dovrà essere formalizzata da un contratto scritto e controfirmato.
L’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27, impone la stipula di un contratto scritto ogni qualvolta un prodotto agricolo e alimentare viene ceduto o acquistato (si esclude dalla norma il consumatore finale), tale contratto deve prevedere: durata del contratto, caratteristiche del prodotto, la quantità dello stesso, il prezzo, modalità di consegna, modalità di pagamento.
Per forma scritta si intende anche via e-mail, telefax, anche senza sottoscrizione del ricevente, documenti di trasporto, fatture, riportanti tutte le informazioni richieste e recante la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Sanzione: il contravventore a questa norma potrà essere sanzionato con una ammenda pecuniaria da euro 516 a euro 20.000.
b) Il creditore dovrà obbligatoriamente fatturare gli interessi al proprio cliente.
I contratti devono essere ispirati da principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispondenza alle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, non sono consentite inclusioni di servizi accessori, senza connessione oggettiva, logica e diretta al prodotto in oggetto del contratto, sarà obbligo per creditore applicare gli interessi di mora e le eventuali spese di recupero crediti, non potranno essere applicati prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione e posticipare in maniera artificiosa l’emissione della fattura.
Sanzione: in caso di trasgressione di tali norme, al contraente potrà essere applicata una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.
c) Gli alimenti verranno divisi in due categorie
DETERIORABILI: con scadenza entro i 60 gg.
1) Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore ai 60 gg;
2) Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
3) Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5
4) Tutti i tipi di latte
Pagamento massimo di 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
NON DETERIORABILI: con scadenza oltre i 60 gg.
Pagamento massimo di 60 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
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Polo SpA fino al 24 Ottobre 2012 provvederà a fatturare tutti i prodotti consegnati con la normativa oggi in vigore e dal giorno successivo si adeguerà alle nuove disposizioni.
Ad oggi queste sono le principali linee guida riguardanti la nuova regolamentazione delle transazioni commerciali.
Sono ancora possibili cambiamenti, per questo consigliamo di rimanere aggiornati tramite commercialista o col vostro consulente Polo che vi darà tutte le informazioni in merito.